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Sostieni AMICI Betharram – ETS

Il tuo aiuto può fare la differenza: Dona ora, sostieni AMICI!
E’ solamente grazie all’aiuto di organizzazioni benevoledi persone generose che ci è consentito di continuare a sostenere i progetti nelle terre di missione.
Per garantire il diritto alla salute e all’istruzione serve l’aiuto di tutti, anche il tuo!
Insieme possiamo fare la differenza per tante persone, bambini e adulti, mamme e figli: partecipa al nostro impegno, grazie a te possiamo realizzare gesti concreti che cambiano la vita di molti di loro.

È possibile inoltre devolvere il proprio 5 x 1000 all’Associazione nella propria dichiarazione dei redditi firmando nel riquadro ONLUS e scrivendo il codice fiscale: 93014480136 

 

L’Associazione AMICI Betharram O.N.L.U.S. è iscritta all’Anagrafe unica delle Onlus – Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia. In base a quanto specificato nell’ art 13 bis, lett I bis, TUIR-DPR 917/96, confermato dall’art. 11 D. Leg. 460 del 04.12.97, e nell’articolo 14, comma 1, Dl 35/2005 convertito dalla legge 80/2005, i contributi a favore dell’Associazione sono deducibili o detraibili in sede di dichiara­zione dei redditi.

 

I VERSAMENTI SI POSSONO EFFETTUARE TRAMITE:

CONTO CORRENTE POSTALE

Conto corrente postale: 1016329805

 

IBAN: IT82 I076 0110 9000 0101 6329 805
La ricevuta del versamento ha le caratteristiche di documento fiscale.
E’ possibile inoltre richiedere ricevuta presso Sede dell’Associazione comunicando proprio codice fiscale.

CONTO CORRENTE BANCARIO

C.C. BANCARIO n. 59230/36
Codice IBAN: IT36 L056 9633 8400 0005 9230 X36
C/O Banca Popolare di Sondrio – Filiale di Seregno

 

La lettera contabile dell’Istituto di Credito ha le caratteristiche di documento fiscale se sono ben precisate le finalità dell’erogazione.
E’ possibile inoltre richiedere ricevuta presso Sede dell’Associazione comunicando proprio codice fiscale.

ASSEGNO BANCARIO

Intestato ad “AMICI Betharram O.N.L.U.S”.

In tal caso verrà rilasciata dall’Associazione un documento di ricevuta (Necessario comunicare il proprio Codice Fiscale)
NB: Tutte le ricevute hanno valore di documento fiscale se compilate correttamente in tutte le loro parti.

LASCITI TESTAMENTARI

Il testamento è l’atto con il quale una persona dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Il testamento disciplinato dall’art. 587 del Codice Civile, è un atto personale che può essere redatto in qualsiasi momento ed è sempre possibile modificarlo, annullarlo o sostituirlo.

 

Il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto), una quota di eredità, legittima, della quale non possono esserne privati, pertanto, il testatore può liberamente disporre solo della restante quota  chiamata quota disponibile.

 

La quota disponibile può essere quindi distribuita liberamente a favore di soggetti estranei alla famiglia, anche ad Enti come Sostieni AMICI Betharram – ETS, in questo modo si potrà dare un sostegno concreto di grande valore umanitario a chi ne ha veramente bisogno.
La normativa italiana prevede fondamentalmente due diverse forme di testamento. Il testamento olografo e il testamento pubblico.

 

Il testamento olografo è il più semplice da redigere in quanto è sufficiente qualsiasi foglio di carta su cui scrivere le proprie disposizioni, deve essere scritto per intero a mano, con data e firma, indicando con precisione i nominativi delle persone care o degli Enti a cui si vuole lasciare i propri beni, ed è senza alcun costo. Il testamento dovrà essere conservato in un luogo sicuro, meglio se consegnato ad un Notaio o ad una persona di fiducia. Per precauzione, è consigliabile redigere il testamento in due o più originali tutti assolutamente identici tra loro, datati e firmati dal testatore (non sono valide fotocopie anche se firmate in originale), da conservare in luoghi diversi e preferibilmente affidati, in busta chiusa sigillata, a persone di fiducia diverse.

 

Il testamento pubblico invece viene redatto da un notaio alla presenza di due testimoni, il quale provvede a trascrivere le volontà del testatore. Ha lo stesso valore del testamento olografo, pertanto, può essere da esso revocato. Questo tipo di testamento offre maggiori garanzie circa la correttezza formale, l’effettiva provenienza e la conservazione. Nel testamento si possono istituire eredi o legatari.
L’erede è colui che è chiamato a succedere in tutti i beni del “de cuius” o in una quota di essi. All’erede vengono a far capo tutti i rapporti giuridici trasmissibili del “de cuius”, sia attivi che passivi.
Il legatario è colui invece che beneficia di una disposizione testamentaria a titolo particolare e attribuisce singoli beni o un diritto determinato.
La differenza fondamentale tra eredi e legatari riguarda il regime di responsabilità del beneficiario rispetto ai debiti del defunto, infatti, il legatario non risponde dei debiti ereditari con il proprio patrimonio, ma nei limiti del valore del bene oggetto del legato.

 

Il testamento rimane valido finché non viene revocato espressamente o implicitamente (per incompatibilità) con un testamento successivo. Nel redigere il nuovo testamento però, è opportuno dichiarare che si revocano i testamenti precedenti. (es. con il presente testamento revoco e annullo ogni mia precedente disposizione testamentaria…).

 

Per maggiori informazioni sui Lasciti Testamentari scrivere a  info@amicibetharram.org

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DONATORI

 

Coloro che effettuano donazioni a favore dell’associazione “AMICI Betharram O.N.L.U.S.” hanno diritto ad agevolazioni fiscali da richiedere all’atto della dichiarazione dei redditi:

  • Le persone fisiche o le aziende hanno la possibilità di dedurre le donazioni per un importo non superiore al 10% dell’importo del reddito complessivo dichiarato e comunque fino ad un massimo di 70.000 euro annui (legge 14 maggio 2005, n. 80).

In alternativa:

  • Le persone fisiche hanno la possibilità di detrarre dall’imposta Irpef il 26% dell’importo donato, fino a un massimo di 2.065,83 euro (art. 15- bis, D.P.R. 917/86);
  • Le aziende hanno la possibilità di dedurre le donazioni per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 % del reddito d’impresa dichiarato (art. 100 comma 2, del D.P.R. 917/86).

Si ricorda che:

  • Non beneficiano delle agevolazioni fiscali le donazioni effettuate in contanti
  • Per usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario conservare i documenti di versamento (la ricevuta del bollettino postale, la contabile bancaria per versamenti con bonifico, l’estratto conto per versamenti con bonifico online, carta di credito e paypal).

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